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Circolare 29

Disposizioni organizzative relative alla vigilanza sugli studenti.

Direttive di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scol.

Utente A D

da A D

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto” (ex art. 2048 codice civile). Occorre ancora ricordare l’esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l’art. 2048 c.c. comma 1 dispone che “il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”. Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. 20/3/12 n. 4395).

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